Initiativtext

Iniziativa popolare federale

«Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali»

raccolta delle firme: 9.5.2023 – 9.11.2024

https://tierversuchsverbot.ch/init/unterschriftenbogen/

https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis547t.html

La Costituzione federale (RS 101) è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2bis

2bis Gli esperimenti sugli animali sono vietati. Fanno eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sono vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione.

Art. 197 n. 15

15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto degli esperimenti sugli animali)

Tutti gli esperimenti sugli animali ai fini della ricerca fondamentale come pure dell’insegnamento e della formazione e tutti gli esperimenti di livello di gravità 3 sono vietati a decorrere dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2bis da parte del Popolo e dei Cantoni. Tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati entro sette anni dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2bis.

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Storia

V1.0 – 2013 – 2022

 Iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/index_39.html

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/5245.pdf

 

La Costituzione federale  è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4
2 [La Confederazione] Disciplina in particolare:
b. Abrogata
3 Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:
a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;
b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;
c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;
d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.
4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:
c. Abrogata
3 I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.
Art. 197 n. 12
12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3
(Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani)
Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.

La Costituzione federale1 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html