Iniziativa popolare federale
«Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali»
raccolta delle firme: 9.5.2023 – 9.11.2024
https://tierversuchsverbot.ch/init/unterschriftenbogen/
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis547t.html
La Costituzione federale (RS 101) è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 2bis 2bis Gli esperimenti sugli animali sono vietati. Fanno eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sono vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione. | Art. 197 n. 15 15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto degli esperimenti sugli animali) Tutti gli esperimenti sugli animali ai fini della ricerca fondamentale come pure dell’insegnamento e della formazione e tutti gli esperimenti di livello di gravità 3 sono vietati a decorrere dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2bis da parte del Popolo e dei Cantoni. Tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati entro sette anni dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2bis. |
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Storia
V1.0 – 2013 – 2022 |
Iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/index_39.html
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/5245.pdf
La Costituzione federale è modificata come segue:
2 [La Confederazione] Disciplina in particolare:
b. Abrogata
3 Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:
a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;
b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;
c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;
d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.
4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:
c. Abrogata
3 I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.
12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3
(Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani)
Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
La Costituzione federale1 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html